Riferimenti
I dati con cui lavorano i nostri strumenti, pubblicati perché si possano verificare. Ogni valore è ripreso dal testo ufficiale e vi rimanda con un link, così nulla qui chiede di fidarsi sulla parola.
Aggiornato al 25 settembre 2026: sono stati riletti il regolamento UE sui prodotti cosmetici nella versione consolidata del 18 maggio 2026 e il testo britannico aggiornato al 15 agosto 2026 (entrambi gli elenchi di allergeni invariati; la Gran Bretagna vieta l’HICC, come l’UE), il regolamento CLP nella versione consolidata del 1° luglio 2026 (regole di etichettatura invariate; le nuove regole sulla dimensione dei caratteri si applicano ora dal 1° gennaio 2028), gli elenchi degli allergeni alimentari dell’UE e della Gran Bretagna e le regole degli Stati Uniti (invariati).
82 sostanze
Ogni allergene da indicare a parte non appena supera la soglia, con il numero CAS e CE e la voce dell’allegato III. L’UE ne elenca 81; la Gran Bretagna ne mantiene 25, ed è proprio su questa differenza che sbaglia la maggior parte degli strumenti.
Tutte le 82 sostanze23 oli, 41 altri ingredienti
I due nomi di ogni olio da saponificare: il nome botanico che mantiene in una lozione o in un balsamo, e il nome di sale di sapone in un sapone a freddo. Poi la vitamina E, il miele, la glicerina, le argille, i sali, gli emulsionanti e i conservanti, ciascuno con il suo numero nel glossario.
Tutti i nomi INCI24 indicazioni, 6 pittogrammi
Gli elementi dell’etichetta di una candela, di una cera profumata da fondere o di un profumatore per ambienti: ogni indicazione di pericolo con la sua classe di pericolo, l’avvertenza e il pittogramma, ciò che richiede all’imballaggio, e l’indicazione EUH208.
Tutte le indicazioni e tutti i pittogrammi2 guide, 17 risposte brevi
Spiegazioni chiare di ciò che un’etichetta deve davvero riportare, scritte a partire dagli stessi testi, datate e aggiornate quando le regole cambiano.
Tutte le guideDa dove vengono i dati
- Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione (GU L 188 del 27.7.2023), con le successive rettifiche, allegato (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, allegato III (versione consolidata del 18.05.2026), numeri d’ordine da 67 a 92 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 nella versione applicabile in Gran Bretagna (diritto assimilato), allegato III, voci soggette all’indicazione individuale (legislation.gov.uk)
- Decisione di esecuzione (UE) 2025/1175 della Commissione, del 16 giugno 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici (GU L, 2025/1175, 10.7.2025), applicabile dal 30 luglio 2026 (EUR-Lex)
Ripreso dai testi ufficiali collegati qui sopra e confrontato con essi; un riferimento sull’etichettatura, non una valutazione della sicurezza. Resta Lei responsabile dell’etichettatura del Suo prodotto.