Allergeni delle fragranze da indicare
Quando un allergene delle fragranze supera lo 0,001 % in un prodotto cosmetico da non sciacquare o lo 0,01 % in un prodotto da sciacquare, va indicato a parte nell’elenco degli ingredienti invece di restare nascosto nel termine collettivo «parfum». Ecco l’elenco attuale di queste sostanze, con il loro numero CAS e il territorio in cui ciascuna si applica.
L’UE ha ampliato questo elenco con il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, dai noti 26 (24 ancora in vigore nel 2023) a 81, obbligatorio per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 1° agosto 2026. L’Irlanda del Nord segue l’elenco dell’UE. La Gran Bretagna non ha adottato l’ampliamento: applica ancora 25 voci del regolamento che ha mantenuto, tra cui Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (HICC), una vecchia riga che la Gran Bretagna non ha mai soppresso, benché l’HICC sia vietato nei prodotti cosmetici sia nell’UE sia in Gran Bretagna (allegato II, voce 1380). Negli Stati Uniti l’indicazione dei singoli allergeni delle fragranze non è ancora obbligatoria (le regole previste dal MoCRA sono attese).
Anche su un’etichetta italiana l’elenco degli ingredienti è preceduto dal termine inglese «ingredients» (articolo 19, paragrafo 1, lettera g)).
Aggiornato al 25 settembre 2026: sono stati riletti il regolamento UE sui prodotti cosmetici nella versione consolidata del 18 maggio 2026 e il testo britannico aggiornato al 15 agosto 2026 (entrambi gli elenchi di allergeni invariati; la Gran Bretagna vieta l’HICC, come l’UE), il regolamento CLP nella versione consolidata del 1° luglio 2026 (regole di etichettatura invariate; le nuove regole sulla dimensione dei caratteri si applicano ora dal 1° gennaio 2028), gli elenchi degli allergeni alimentari dell’UE e della Gran Bretagna e le regole degli Stati Uniti (invariati).
UE / IN: Unione europea e Irlanda del Nord; GB: Gran Bretagna.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione (GU L 188 del 27.7.2023), con le successive rettifiche, allegato (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, allegato III (versione consolidata del 18.05.2026), numeri d’ordine da 67 a 92 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 nella versione applicabile in Gran Bretagna (diritto assimilato), allegato III, voci soggette all’indicazione individuale (legislation.gov.uk)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, articolo 19, paragrafo 1, lettera g) (versione consolidata del 18.05.2026) (EUR-Lex)
Ripreso dai testi ufficiali collegati qui sopra (e confrontato con essi); un riferimento sull’etichettatura, non una valutazione della sicurezza. Resta Lei responsabile dell’etichettatura del Suo prodotto.