Le tabelle delle regole sono trascritte dai testi ufficiali e confrontate con essi a ogni modifica. Lo strumento La aiuta; legga le sue note prima di stampare un’etichetta per la vendita.

Guide / Etichetta del sapone

Etichetta del sapone nell’UE: che cosa deve riportare

Pubblicazione: 9 ottobre 2026. Ultimo controllo delle regole: 25 settembre 2026. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale.

Un sapone artigianale venduto nell’UE è un prodotto cosmetico, e la sua etichetta è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009. Le regole sono precise, ma non hanno nulla di misterioso: sette indicazioni obbligatorie sul recipiente e un elenco degli ingredienti con regole esatte di denominazione e di ordine. Questa guida le passa in rassegna, insieme al cambiamento del 2026 sugli allergeni delle fragranze, su cui molti artigiani inciampano.

Le sette indicazioni che l’articolo 19 impone sull’etichetta

Secondo l’articolo 19, paragrafo 1, il recipiente e l’imballaggio recano le seguenti indicazioni, «in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili»:

  1. Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile (e il paese di origine per i prodotti importati).
  2. Il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume (fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi).
  3. Una data di durata minima («Usare preferibilmente entro») oppure, per i prodotti con una durata minima superiore a 30 mesi, il simbolo del periodo post apertura seguito da un periodo espresso in mesi o anni.
  4. Le precauzioni particolari per l’impiego, almeno quelle degli allegati da III a VI che riguardano i Suoi ingredienti.
  5. Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permette di identificare il prodotto (solo sull’imballaggio, se il prodotto è troppo piccolo).
  6. La funzione del prodotto, salvo se risulta dalla sua presentazione (una saponetta di solito parla da sé).
  7. L’elenco degli ingredienti, che ha regole proprie (più sotto).

In Italia il decreto del Ministro della salute 27 settembre 2018 dispone all’articolo 3, comma 1: «Per i prodotti cosmetici di cui all’art. 2 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009 messi a disposizione sul mercato nazionale, le informazioni di cui al successivo art. 19, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e paragrafi 2, 3 e 4, vanno indicate in lingua italiana.» Queste lettere sono il contenuto nominale, la data di durata minima (o il periodo post apertura), le precauzioni particolari per l’impiego e la funzione del prodotto. Se le indicazioni figurano in più lingue, devono figurare anche in italiano, fedeli nel contenuto al testo originale e in caratteri non meno visibili e leggibili di quelli usati per le altre lingue; e «Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.» L’elenco degli ingredienti mantiene i nomi INCI e la sua intestazione inglese.

Le regole dell’elenco degli ingredienti

«L’elenco viene preceduto dal termine «ingredients»» (articolo 19, paragrafo 1, lettera g)), anche su un’etichetta italiana, e può figurare unicamente sull’imballaggio. Le regole in cui inciampano gli artigiani:

La deroga del sapone, prodotto piccolo

L’articolo 19, paragrafo 3, nomina espressamente il sapone: nel caso del sapone, delle perle da bagno e di altri prodotti piccoli, quando è praticamente impossibile far figurare l’elenco degli ingredienti su un’etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, l’elenco deve figurare «su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita». Vendere saponette nude a un banco del mercato è quindi possibile per l’elenco, che deve semplicemente trovarsi lì accanto. L’articolo 19, paragrafo 3, riguarda solo l’elenco degli ingredienti: per i prodotti non preconfezionati, l’articolo 19, paragrafo 4, lascia a ciascuno Stato membro le regole delle altre indicazioni.

In Italia si avvale di questa facoltà il decreto del Ministro della salute 27 settembre 2018. Il suo articolo 3, comma 3, dispone: «Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, le informazioni di cui all’art. 19, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1223/2009 devono essere riportate almeno sull’imballaggio secondario», a cura di chi fornisce il prodotto all’utilizzatore finale, «oppure tali prodotti devono essere venduti unitamente a un foglio riportante le indicazioni di cui al predetto art. 19, paragrafo 1.» Il comma 4 dello stesso articolo applica a questi prodotti anche l’articolo 19, paragrafi 2, 3, 5 e 6, del regolamento.

Vendere fuori dall’UE?

Domande frequenti

Bisogna indicare gli ingredienti di un sapone artigianale venduto nell’UE?

Sì. Il sapone è etichettato secondo il regolamento europeo sui prodotti cosmetici (1223/2009), e l’articolo 19 richiede un elenco degli ingredienti preceduto dal termine «ingredients», con i nomi INCI, in ordine decrescente di peso. Per il sapone e gli altri prodotti piccoli, quando è praticamente impossibile farlo figurare sul prodotto, l’articolo 19, paragrafo 3, consente di riportare l’elenco su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il sapone è esposto per la vendita.

Che cosa è cambiato il 1° agosto 2026 per gli allergeni delle fragranze?

Il regolamento (UE) 2023/1545 ha esteso l’elenco degli allergeni delle fragranze da indicare singolarmente dai noti 26 (24 ancora in vigore nel 2023) a 81. I nuovi prodotti immessi sul mercato dell’UE devono rispettarlo dal 1° agosto 2026. Le soglie non sono cambiate: 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e 0,01 % nei prodotti da sciacquare come il sapone.

Posso scrivere semplicemente «olio essenziale di lavanda» nell’elenco?

No. Secondo l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), i composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma», e ogni sostanza dell’elenco dell’allegato III è indicata dopo di esso, una volta superata la soglia. Dal regolamento (UE) 2023/1545 l’olio di lavanda è esso stesso in quell’elenco: nell’UE e in Irlanda del Nord l’olio viene quindi indicato anch’esso, con il suo nome dell’allegato III, e l’elenco termina per esempio con «Parfum, Lavandula Oil/Extract, Linalool, Limonene». In Gran Bretagna, il cui elenco non è stato modificato, termina con «Parfum, Linalool, Limonene».

Gli allergeni sotto la soglia vanno indicati?

No. Un allergene della fragranza va indicato singolarmente solo quando supera lo 0,001 % di un prodotto da non sciacquare o lo 0,01 % di un prodotto da sciacquare, sommando tutte le fonti di profumo della ricetta. Al di sotto resta compreso nel termine collettivo «Parfum».

Fonti

  • Regolamento (CE) n. 1223/2009, articolo 19, allegato II (voce 1380, HICC) e allegato III (versione consolidata del 18.05.2026, CELEX 02009R1223), versioni italiana e inglese
  • Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione (GU L 188 del 27.7.2023), l’estensione degli allergeni delle fragranze; il suo considerando 5 conta le 24 sostanze da indicare singolarmente prima di esso, versioni italiana e inglese
  • Decisione di esecuzione (UE) 2025/1175 della Commissione, il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti (GU L, 2025/1175, 10.7.2025), applicabile dal 30 luglio 2026; ha sostituito la decisione (UE) 2022/677 e, prima ancora, la decisione (UE) 2019/701
  • Decreto del Ministro della salute 27 settembre 2018 (GU Serie Generale n. 273 del 23.11.2018), articolo 3, commi 1, 3 e 4, gazzettaufficiale.it
  • 21 CFR 701.3 e 701.20 (Stati Uniti); regolamento 1223/2009 recepito, allegato III (Gran Bretagna)

Gli stessi documenti da cui sono trascritte le tabelle delle regole del nostro strumento di etichettatura e con cui sono confrontate. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale; dell’etichettatura del Suo prodotto resta responsabile Lei.