Le tabelle delle regole sono trascritte dai testi ufficiali e confrontate con essi a ogni modifica. Lo strumento La aiuta; legga le sue note prima di stampare un’etichetta per la vendita.

Guide / Percentuale di fragranza

La percentuale di fragranza cambia l’etichetta CLP?

Pubblicazione: 9 ottobre 2026. Ultimo controllo delle regole: 25 settembre 2026. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale.

Sì, può cambiarla. Un’etichetta CLP indica la classificazione della miscela così come la vende, e la classificazione dipende dalla concentrazione di ciascuna sostanza pericolosa che contiene (articolo 11, paragrafo 2). Il documento del Suo fornitore classifica la fragranza a una percentuale indicata; a una percentuale diversa la stessa fragranza può superare un limite in un senso o nell’altro, aggiungendo un pericolo o eliminandone uno. La risposta è quindi: usi la classificazione per la percentuale che cola davvero. La maggior parte dei fornitori dà dati per più di una percentuale; se il Suo non lo fa, li chieda.

Perché decide la percentuale

L’articolo 4, paragrafo 1, pone l’obbligo di classificare una miscela su chi la immette sul mercato, e l’articolo 4, paragrafo 6, consente agli utilizzatori a valle di usare la classificazione derivata da un attore della catena d’approvvigionamento, «a condizione che non ne modifichino la composizione». Una candela con il 10 % di fragranza e una candela con l’8 % sono composizioni diverse. I criteri di classificazione dell’allegato I sono limiti di concentrazione di ciascun componente classificato nel prodotto finito, e per il pericolo che riguarda la maggior parte delle cere profumate sono i seguenti:

La sostanza sensibilizzante della fragranza è classificata comeMiscela classificata Skin Sens. 1, H317 (tabella 3.4.5)Solo EUH208 «Contiene ...» (tabella 3.4.6)
Sensibilizzante della pelle di categoria 1 o di sottocategoria 1B≥ 1,0 %≥ 0,1 %
Sensibilizzante della pelle di sottocategoria 1A≥ 0,1 %≥ 0,01 %

Queste percentuali sono della candela, non della fragranza. Si prenda una fragranza che contiene un sensibilizzante di categoria 1 al 12 % della fragranza. Con una percentuale di fragranza del 10 % quella sostanza è l’1,2 % della candela, sopra il limite dell’1,0 %: l’etichetta reca il pittogramma GHS07, «Attenzione» e H317. Con una percentuale dell’8 % è lo 0,96 % della candela, sotto l’1,0 % ma sopra lo 0,1 %: nessun pittogramma, nessuna avvertenza, e al loro posto la riga EUH208 «Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica». Due punti di percentuale di fragranza hanno spostato il prodotto da un’etichetta a un’altra. Lo stesso calcolo vale per i pericoli per l’ambiente acquatico, i cui limiti e il cui metodo della somma si trovano nell’allegato I, punto 4.1.

La tabella di tolleranza del regolamento

Il regolamento CLP contiene davvero una regola su quanto può variare una concentrazione prima che la valutazione precedente debba essere rifatta. L’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), richiede una nuova valutazione di una miscela pericolosa quando la concentrazione iniziale di un componente pericoloso varia quanto la variazione della tabella 1.2 dell’allegato I, o di più, in concentrazioni «pari o superiori ai limiti indicati nella tabella 1.2 dell’allegato I, parte 1»:

Intervallo di concentrazione iniziale del componenteVariazione ammessa della concentrazione iniziale del componente
2,5 % o menopiù o meno 30 %
più del 2,5 % fino al 10 %più o meno 20 %
più del 10 % fino al 25 %più o meno 10 %
più del 25 % fino al 100 %più o meno 5 %

La variazione è relativa: un componente pari all’1,2 % della candela può variare tra circa lo 0,84 % e l’1,56 % prima che l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), richieda una nuova valutazione. Confrontata con l’esempio numerico sopra, la regola mostra chiaramente il suo limite. Portare la percentuale di fragranza dal 10 % all’8 % cambia ogni componente del 20 %, il che resta nella tolleranza per i componenti al 2,5 % o meno, eppure la sostanza dell’esempio è scesa sotto la soglia dell’1,0 %. La tabella 1.2 dice quando chi ha valutato la miscela deve valutarla di nuovo; non dice che una modifica più piccola non possa mai cambiare l’etichetta. Per un produttore che lavora a partire dal documento di un fornitore, la regola pratica è più semplice: coli alla percentuale indicata dal documento, o si procuri un documento per la Sua.

In giù come in su

Gli elementi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere da d) a g), sono richiesti «se del caso». Un pittogramma o un’indicazione di pericolo per un pericolo che il prodotto non presenta non è un’aggiunta innocua; è un’indicazione non coerente con la classificazione. Una percentuale più bassa può quindi, e deve, eliminare elementi quando i dati del fornitore per quella percentuale non li giustificano più, e l’etichetta va rifatta invece di essere lasciata com’era.

Entro quanto tempo deve cambiare l’etichetta

L’articolo 30, nella versione in vigore in Gran Bretagna, e nell’UE e in Irlanda del Nord fino alla fine del 2027, richiede che l’etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo dopo una modifica della classificazione quando il nuovo pericolo è più grave o sono richieste nuove informazioni supplementari, ed entro 18 mesi per le altre modifiche. Dal 1° gennaio 2028 il testo applicabile nell’UE e in Irlanda del Nord, come sostituito dal regolamento (UE) 2024/2865, fissa un limite esterno: una nuova classe di pericolo, una classificazione più severa o nuove informazioni supplementari devono arrivare sull’etichetta senza indebito ritardo e al più tardi sei mesi dopo che si sono ottenuti i risultati della nuova valutazione, e ogni altra modifica entro 18 mesi. Quella sostituzione doveva applicarsi dal 1° luglio 2026, finché il regolamento (UE) 2025/2439 non l’ha rinviata. In pratica un produttore cola la nuova percentuale con la nuova etichetta; queste scadenze contano per le scorte già prodotte.

Due fragranze in una candela

Un cambio di percentuale è il caso semplice: la stessa fragranza, una percentuale diversa. Mescolare due fragranze dà una composizione del tutto diversa, che nessun documento del fornitore copre; si veda Etichette CLP per una miscela personalizzata di fragranze.

Domande correlate

Il mio fornitore dà i dati CLP solo al 10 %. Posso usarli per una candela al 6 %?

Il documento dice che cosa copre, e il 10 % non è il 6 %. La tabella di tolleranza del regolamento stesso (allegato I, tabella 1.2) ammette che la concentrazione di un componente pericoloso vari di meno del 30 % del suo valore, quando quel componente rappresenta il 2,5 % o meno del prodotto, prima che la valutazione precedente debba essere rifatta; passare dal 10 % al 6 % cambia ogni componente del 40 %, il che è fuori da quel margine. Chieda al fornitore dati per la Sua percentuale. La maggior parte dei fornitori li pubblica per più percentuali o offre un calcolatore, perché la domanda è frequente.

Una percentuale di fragranza più bassa può aggiungere un pericolo?

Non con la sola concentrazione. I limiti di classificazione dell’allegato I sono soglie: meno di una sostanza non può portarla sopra un limite sotto il quale si trovava. Una percentuale più bassa può solo mantenere pericoli o eliminarli. Una percentuale più alta può aggiungerne, ed è in questa direzione che occorre prudenza.

Serve un nuovo UFI quando cambio la percentuale?

In Gran Bretagna non c’è UFI. Nell’UE e in Irlanda del Nord, l’allegato VIII, parte B, punto 4.1, richiede un aggiornamento della trasmissione prima dell’immissione sul mercato della miscela modificata quando la classificazione per i pericoli per la salute o i pericoli fisici cambia, o quando la concentrazione di un componente va oltre l’intervallo indicato nella trasmissione originaria, e la parte A, punto 5.1, dice quando una modifica della composizione richiede un nuovo UFI.

Fonti

  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), versione consolidata del 01.07.2026, versioni italiana e inglese: articolo 4, paragrafi 1, 4 e 6, articolo 11, paragrafo 2, articolo 15, paragrafo 2, articolo 17, paragrafo 1, e articolo 30; allegato I, punto 1.1.3.6 con la tabella 1.2, punto 3.4.3.3.1 con le tabelle 3.4.5 e 3.4.6; allegato II, punto 2.8; allegato VIII, parte A, punto 5.1, e parte B, punto 4.1
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione applicabile in Gran Bretagna (diritto assimilato): articolo 30 (non modificato), allegato I, tabella 1.2, e tabelle 3.4.5 e 3.4.6, legislation.gov.uk, testo aggiornato al 21 maggio 2026
  • Regolamento (UE) 2024/2865, articolo 1, punto 14) (articolo 30 nella nuova versione), letto su EUR-Lex il 21 settembre 2026 (versione inglese)
  • Regolamento (UE) 2025/2439, articolo 1, lettera c): articolo 2, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2024/2865, secondo cui l’articolo 1, punto 14), si applica dal 1° gennaio 2028, letto su EUR-Lex il 25 settembre 2026 (versione inglese)

I documenti su cui si basa questa risposta. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale; dell’etichettatura del Suo prodotto resta responsabile Lei.