Le tabelle delle regole sono trascritte dai testi ufficiali e confrontate con essi a ogni modifica. Lo strumento La aiuta; legga le sue note prima di stampare un’etichetta per la vendita.

Guide / Rinominare la fragranza

Posso rinominare la fragranza su un’etichetta CLP?

Pubblicazione: 9 ottobre 2026. Ultimo controllo delle regole: 25 settembre 2026. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale.

Sì. L’identificatore del prodotto di una miscela comprende, secondo l’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), «il nome commerciale o la designazione della miscela», e la miscela dell’etichetta è la Sua candela: il nome lo sceglie Lei. Una candela colata con una fragranza venduta con il nome «Mela e cannella» può chiamarsi «Torta di mele». Quello che non si può rinominare sono le sostanze che contribuiscono alla classificazione: l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), le richiede con la loro identità chimica, ripresa dal documento del Suo fornitore. Il testo britannico (GB CLP) è lo stesso.

Le due metà dell’identificatore del prodotto

Secondo l’articolo 18, paragrafo 3, l’identificatore del prodotto di una miscela è costituito da due elementi: a) il nome commerciale o la designazione della miscela, e b) l’identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione. Quando ne risultano più denominazioni, ne bastano quattro al massimo, a meno che un numero maggiore sia necessario in ragione della natura e della gravità dei pericoli, e le denominazioni scelte identificano le sostanze principalmente responsabili dei gravi pericoli per la salute. Dal 1° gennaio 2027 l’elenco della lettera b) comprende nell’UE anche le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche, o molto persistenti e molto mobili, nonché gli interferenti endocrini (regolamento (UE) 2024/2865); la Gran Bretagna mantiene l’elenco più breve.

La metà a) è un nome. La metà b) è chimica. Un cambio di nome tocca solo la prima. I sensibilizzanti nominati nella frase EUH208 (allegato II, punto 2.8) sono lo stesso tipo di testo fisso: l’indicazione è «Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante)», con la denominazione della sostanza al suo interno.

I nomi che il regolamento vieta

La libertà di dare un nome ha un limite, che vale prima ancora che una gamma sia stampata. Articolo 25, paragrafo 4: indicazioni quali «non tossico», «innocuo», «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra indicazione secondo cui la miscela non è pericolosa, o non coerente con la sua classificazione, «non figurano sull’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele». Un nome di prodotto figura sull’etichetta. Una candela classificata per la sensibilizzazione della pelle non può chiamarsi «Innocua» o «Pura e non tossica», e un nome di profumazione che lasci intendere che il prodotto si possa respirare o maneggiare senza pericolo si trova dalla parte sbagliata della stessa linea. I nomi descrittivi ed evocativi vanno bene; le promesse di sicurezza no.

Conservi il nome del fornitore nei Suoi archivi

Nulla impone sull’etichetta il nome della profumazione presso il fornitore, ma tutto ciò che la Sua etichetta riporta risale al documento di quel fornitore per quella percentuale di fragranza. Conservi con l’etichetta salvata di ogni prodotto il nome commerciale della fragranza, il suo numero di lotto e il documento di classificazione: così, quando un fornitore modifica una formula, e succede, vede quali etichette sono interessate. Se redige anche una scheda di dati di sicurezza per un prodotto, per negozi o per la vendita all’ingrosso, l’articolo 18, paragrafo 1, richiede che l’identificatore sull’etichetta sia lo stesso usato nella scheda.

L’UFI e il nome (UE e Irlanda del Nord)

Un UFI è legato alla composizione della miscela, non al suo nome: l’allegato VIII, parte A, punto 5.1, richiede un nuovo UFI quando la composizione cambia in modi definiti, e non dice nulla dei nomi. «Torta di mele» e la stessa candela con il nome del fornitore, «Mela e cannella», condividono quindi un solo UFI se sono la stessa formula alla stessa percentuale di fragranza. Quello che un cambio di nome fa scattare è un aggiornamento della trasmissione per i centri antiveleni: la parte B, punto 4.1, indica il caso «quando l’identificatore del prodotto per la miscela o l’UFI è cambiato» tra le condizioni per fornire un aggiornamento della trasmissione prima di immettere sul mercato la miscela modificata. In Gran Bretagna non ci sono né UFI né trasmissione; un cambio di nome lì è solo una modifica dell’etichetta.

Domande correlate

Devo indicare da qualche parte sull’etichetta il nome del fornitore della fragranza, o quello della fragranza?

No. Secondo l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), il fornitore indicato sull’etichetta è la persona che immette la candela sul mercato, cioè Lei, e il nome commerciale della fragranza non è un elemento richiesto. La maggior parte dei produttori conserva nei propri archivi il nome della profumazione presso il fornitore, il numero di lotto della fragranza e il documento da cui ha classificato il prodotto, così che un’etichetta possa essere ricondotta ai suoi dati.

Posso abbreviare o tradurre i nomi chimici della riga «Contiene»?

No. L’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), richiede l’identità delle sostanze che contribuiscono alla classificazione, e l’allegato II, punto 2.8, inserisce la denominazione della sostanza sensibilizzante nella frase EUH208. Usi i nomi così come li riporta il documento di classificazione del fornitore. L’articolo 17, paragrafo 2, stabilisce in quali lingue è scritta l’etichetta; non rende per questo facoltativi i nomi delle sostanze. In Italia il fornitore che immette una miscela sul mercato nazionale senza usare la lingua italiana nell’etichetta è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro (decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, articolo 7, comma 2).

Serve un nuovo UFI quando rinomino un prodotto?

In Gran Bretagna non c’è l’UFI. Nell’UE e in Irlanda del Nord l’UFI identifica la composizione, non il nome (allegato VIII, parte A, punto 5.1); un cambio di nome quindi non ne richiede uno nuovo. Una modifica dell’identificatore del prodotto della miscela è però uno dei casi che richiedono un aggiornamento della trasmissione prima che il prodotto rinominato sia immesso sul mercato (parte B, punto 4.1).

Fonti

  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), testo consolidato del 01.07.2026, versioni italiana e inglese: articolo 17, paragrafo 1, lettera a), articolo 17, paragrafo 2, articolo 18, paragrafi 1 e 3, e articolo 25, paragrafo 4; allegato II, punto 2.8; allegato VIII, parte A, punto 5.1, e parte B, punto 4.1
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione applicabile in Gran Bretagna (diritto assimilato): articoli 17, 18 e 25, legislation.gov.uk, testo aggiornato al 21 maggio 2026
  • Regolamento (UE) 2024/2865, articolo 1, punto 9) (articolo 18, paragrafo 3, lettera b), nella nuova formulazione, applicabile dal 1° gennaio 2027 a norma dell’articolo 2, paragrafo 3), letto su EUR-Lex il 21 settembre 2026 (versione inglese)
  • Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008), articolo 7, comma 2, Normattiva, testo in vigore al 9 ottobre 2026

I documenti su cui si basa questa risposta. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale; dell’etichettatura del Suo prodotto resta responsabile Lei.