Le tabelle delle regole sono trascritte dai testi ufficiali e confrontate con essi a ogni modifica. Lo strumento La aiuta; legga le sue note prima di stampare un’etichetta per la vendita.

Guide / Negozio online

Chi vende solo online deve etichettare il sapone?

Pubblicazione: 9 ottobre 2026. Ultimo controllo delle regole: 25 settembre 2026. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale.

Sì. L’obbligo di etichettatura riguarda il prodotto, non il negozio. Secondo l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti cosmetici, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se «il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili». Nulla nell’articolo dipende dal modo in cui è avvenuta la vendita. Una saponetta venduta da un sito web e spedita al cliente è messa a disposizione sul mercato, e la saponetta nel pacco deve riportare le indicazioni, qualunque cosa dicesse la scheda prodotto. Lo stesso testo si applica in Gran Bretagna.

A che cosa serve la scheda prodotto online

La scheda prodotto è il luogo in cui il cliente decide; l’etichetta è il luogo in cui il regolamento colloca le informazioni. Alcuni marketplace richiedono l’elenco degli ingredienti nella scheda come condizione di vendita, e indicarlo lì è una buona pratica, perché chi ha un’allergia possa verificare prima di acquistare. Questo non soddisfa l’articolo 19. Le sette indicazioni dell’articolo 19, paragrafo 1, dal nome e dall’indirizzo della persona responsabile fino all’elenco degli ingredienti, vanno sul prodotto che il cliente scarta.

Le indicazioni che possono stare solo sull’imballaggio

L’articolo 19 prevede due agevolazioni che contano per una saponetta. Per l’elenco degli ingredienti, «Tali informazioni possono figurare unicamente sull’imballaggio» (articolo 19, paragrafo 1, lettera g)): una fascetta o una scatola può quindi riportarlo, mentre la saponetta stessa non riporta nulla. Il numero del lotto può figurare solamente sull’imballaggio se il prodotto è troppo piccolo (articolo 19, paragrafo 1, lettera e)). Le altre indicazioni vanno sul recipiente e sull’imballaggio. Per un sapone spedito per posta, «l’imballaggio» è la carta, la fascetta, la scatola o il sacchetto in cui la saponetta arriva; lo scatolone di spedizione non è il luogo in cui il cliente le cerca.

Quando un’etichetta proprio non ci sta

Quando è impossibile dal punto di vista pratico indicare le precauzioni o l’elenco degli ingredienti sul prodotto, l’articolo 19, paragrafo 2, consente di riportarli «su un foglio, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico», a cui rinvia, sul recipiente o sull’imballaggio, il simbolo della mano dell’allegato VII, punto 1. Per il sapone e altri prodotti piccoli in cui anche questo è impossibile, l’articolo 19, paragrafo 3, colloca l’elenco degli ingredienti su un avviso in prossimità del contenitore nel quale il prodotto è esposto per la vendita: è una regola da bancone, che non aiuta un pacco. In pratica una saponetta venduta online ha spazio per una fascetta o un cartellino, e i formati di etichetta dello strumento partono abbastanza piccoli per una saponetta sola.

Saponette sfuse, non confezionate e fatte su ordinazione

L’articolo 19, paragrafo 4, lascia agli Stati membri le regole per i prodotti non preconfezionati o confezionati nel punto vendita. In Gran Bretagna le fissa il regolamento 5 delle Cosmetic Products Enforcement Regulations 2013: per i prodotti non preconfezionati o confezionati su richiesta del cliente, le informazioni dell’articolo 19, paragrafo 1, figurano sul recipiente in cui il prodotto è esposto o su un avviso nelle immediate vicinanze; per i prodotti preconfezionati per la vendita immediata, su un’etichetta, un cartellino, una fascetta o un biglietto fissati, o su un foglio allegato, oppure, se è impossibile, su un avviso.

In Italia provvede l’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2018: «Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, le informazioni di cui all’art. 19, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1223/2009 devono essere riportate almeno sull’imballaggio secondario», a cura di chi fornisce il prodotto all’utilizzatore finale, «oppure tali prodotti devono essere venduti unitamente a un foglio riportante le indicazioni di cui al predetto art. 19, paragrafo 1.» Il comma 4 dello stesso articolo applica a questi prodotti anche l’articolo 19, paragrafi 2, 3, 5 e 6, del regolamento. Sono regole da banco del mercato e da bancone. Un negozio solo online è il caso opposto: ogni saponetta è preconfezionata prima di essere venduta, e si applica l’etichetta completa dell’articolo 19, paragrafo 1.

Domande correlate

Basta indicare gli ingredienti nella scheda prodotto del negozio online?

No. L’articolo 19, paragrafo 1, richiede le indicazioni sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto. Una scheda prodotto può riportarle anch’essa, e alcuni marketplace lo richiedono, ma non sostituisce l’etichetta del prodotto che il cliente riceve.

Le mie saponette sono avvolte nella carta con una fascetta. Dove vanno le indicazioni?

La fascetta e la carta sono l’imballaggio. L’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), consente di far figurare l’elenco degli ingredienti unicamente sull’imballaggio, e l’articolo 19, paragrafo 1, lettera e), consente di riportare il numero del lotto solamente sull’imballaggio se il prodotto è troppo piccolo; le altre indicazioni vanno sul recipiente e sull’imballaggio, come richiede l’articolo 19, paragrafo 1. Quando è impossibile dal punto di vista pratico indicare le precauzioni o l’elenco degli ingredienti sul recipiente e sull’imballaggio, l’articolo 19, paragrafo 2, consente di riportarli su un foglio, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto, a cui rinvia il simbolo della mano dell’allegato VII.

E se vendo anche saponette sfuse a un mercato?

L’articolo 19, paragrafo 3, è scritto proprio per questo caso: per il sapone e altri prodotti piccoli, quando l’elenco degli ingredienti non può figurare su un’etichetta, una fascetta o un cartellino, né su un foglio di istruzioni allegato, deve figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto è esposto per la vendita. Per i prodotti che non sono affatto preconfezionati, l’articolo 19, paragrafo 4, lascia le modalità allo Stato membro. In Italia l’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2018 chiede, per i cosmetici non preconfezionati, confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, le informazioni dell’articolo 19, paragrafo 1, almeno sull’imballaggio secondario, oppure un foglio che le riporti, venduto insieme al prodotto. In Gran Bretagna il regolamento 5, paragrafo 1, delle Enforcement Regulations 2013 colloca le informazioni dell’articolo 19, paragrafo 1, sul recipiente in cui il prodotto è esposto o su un avviso accanto.

Fonti

  • Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, versione consolidata del 18.05.2026, CELEX 02009R1223, versioni italiana e inglese: articolo 19, paragrafo 1, paragrafo 1, lettere e) e g), paragrafi 2, 3 e 4; allegato VII, punto 1 (il simbolo della mano)
  • Decreto del Ministro della salute 27 settembre 2018 (GU Serie Generale n. 273 del 23.11.2018), articolo 3, commi 3 e 4, gazzettaufficiale.it: cosmetici non preconfezionati, confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009 come si applica in Gran Bretagna (assimilated law), articolo 19, legislation.gov.uk, testo aggiornato al 15 agosto 2026 (stessa formulazione)
  • «The Cosmetic Products Enforcement Regulations 2013» (SI 2013/1478), regolamento 5, paragrafi 1 e 2: prodotti non preconfezionati, confezionati nel punto vendita o preconfezionati per la vendita immediata

I documenti su cui si basa questa risposta. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale; dell’etichettatura del Suo prodotto resta responsabile Lei.