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Guide / «Naturale», «senza chimica»

Si può scrivere «naturale» o «senza chimica» sul sapone?

Pubblicazione: 9 ottobre 2026. Ultimo controllo delle regole: 25 settembre 2026. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale.

«Naturale» è consentito se è vero, sostenuto da prove e non ingannevole; «senza chimica» no, perché non è vero di nessun sapone. L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento sui prodotti cosmetici vieta di impiegare diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni «che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono», e il regolamento (UE) n. 655/2013 stabilisce sei criteri comuni a cui devono rispondere le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, «sia esplicite che implicite». Nessuno dei due testi definisce «naturale»: la parola si giudica quindi in base ai criteri. Una saponetta è una sostanza chimica, sali di sodio di acidi grassi: un’etichetta che dice che non contiene sostanze chimiche non supera quindi il criterio 2 dei sei, «Veridicità».

I sei criteri, nelle parole del regolamento

Il regolamento 655/2013 si applica «alle dichiarazioni sotto forma di testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono esplicitamente o implicitamente caratteristiche o funzioni ai prodotti» (articolo 1), e la persona responsabile garantisce che le dichiarazioni rispettino i criteri (articolo 2). L’allegato I elenca:

  1. «Conformità alle norme». Nessuna dichiarazione che indichi che il prodotto è stato autorizzato o approvato da un’autorità; e «Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge.» L’accettabilità di una dichiarazione si giudica in base al modo in cui il prodotto viene percepito dall’utilizzatore finale medio, «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto».
  2. «Veridicità». «Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente», e le dichiarazioni sulle proprietà di un ingrediente non possono attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non le possiede.
  3. «Supporto probatorio». Le dichiarazioni «devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili», con un livello di prova coerente con il tipo di dichiarazione; le affermazioni chiaramente esagerate che nessuno prende alla lettera non richiedono prove.
  4. «Onestà». «La presentazione delle prestazioni di un prodotto non deve andare al di là delle prove a sostegno disponibili», e una dichiarazione non può attribuire a un prodotto caratteristiche uniche se prodotti simili possiedono le stesse.
  5. «Correttezza». Le dichiarazioni «devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati».
  6. «Decisioni informate». «Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili all’utilizzatore finale medio.»

«Naturale»

La parola non è definita: le domande sono quindi quelle dei criteri. È vera per questo prodotto, come la intende l’utilizzatore finale medio, e può sostenerla con prove? Un sapone fatto di oli vegetali, acqua e soda caustica, con un olio essenziale, è un caso più solido di uno colorato con un pigmento di sintesi e profumato con una fragranza, e «fatto con oli naturali» è un’affermazione più ristretta e più facile da difendere di «100 % naturale», perché la prima descrive ingredienti messi intenzionalmente nel prodotto e la seconda il prodotto intero. Secondo il criterio 4, una dichiarazione che qualsiasi sapone artigianale potrebbe fare non è una caratteristica unica del Suo. Conservi le prove della dichiarazione nella documentazione informativa sul prodotto, dove l’articolo 2 del regolamento sulle dichiarazioni le richiede.

«Senza chimica», «senza sostanze chimiche», «atossico»

Tutto, in un sapone, è una sostanza chimica, acqua compresa: «senza chimica» non può quindi essere vero e non supera il criterio 2 prima di qualsiasi altra domanda. «Atossico» e «sicuro» sono dichiarazioni sulla sicurezza del prodotto che, lette dall’utilizzatore finale medio, suggeriscono un vantaggio rispetto agli altri cosmetici; ogni prodotto cosmetico messo a disposizione sul mercato deve essere sicuro secondo l’articolo 3 del regolamento sui prodotti cosmetici, per cui la dichiarazione presenta come un beneficio il «semplice rispetto dei requisiti minimi di legge», cosa che il criterio 1 esclude. (Per le candele e gli altri prodotti etichettati secondo il CLP, le stesse parole sono vietate senza eccezioni dall’articolo 25, paragrafo 4, del CLP; per i cosmetici la regola sono i criteri, non un elenco di parole.)

«Senza» e «privo di»

Una dichiarazione «senza X» su un ingrediente vietato nei cosmetici presenta il rispetto delle norme come un beneficio e non supera il criterio 1. Una dichiarazione «senza X» su un ingrediente usato legalmente in altri prodotti si scontra con il criterio 5, che vieta di denigrare ingredienti legalmente utilizzati, e con il riferimento all’utilizzatore finale medio del criterio 1, perché la dichiarazione suggerisce che l’ingrediente sia da evitare. Il regolamento sulle dichiarazioni non elenca le parole accettabili; dà i criteri. La formulazione che li supera più facilmente dice che cosa il prodotto contiene, anziché che cosa non contiene.

Dove passa il confine su un’etichetta di sapone

Domande correlate

Esiste una definizione legale di «naturale» per i cosmetici?

No. Né il regolamento sui prodotti cosmetici né il regolamento (UE) n. 655/2013 la danno. Il diritto chiede invece che ogni dichiarazione, esplicita o implicita, rispetti i sei criteri comuni: «naturale» si giudica quindi in base al fatto che sia vero per il prodotto, sostenuto da prove, onesto, corretto e chiaro per l’utilizzatore finale medio. Esistono standard privati per i cosmetici naturali, ma non sono leggi e qui non sono citati.

Posso scrivere «senza parabeni» o «senza SLS»?

Secondo il criterio «Correttezza», le dichiarazioni non devono «denigrare ingredienti legalmente utilizzati», e il criterio «Conformità alle norme» esclude le dichiarazioni che presentano come un beneficio il semplice rispetto dei requisiti minimi di legge. Una dichiarazione «senza» su un ingrediente che il prodotto potrebbe legalmente contenere si avvicina a entrambi, e una su un ingrediente comunque vietato viola direttamente il criterio «Conformità alle norme». Se una data dichiarazione «senza» passi o no è una valutazione rispetto a questi criteri; la formulazione più sicura dice di che cosa è fatto il prodotto.

Questi criteri si applicano in Gran Bretagna?

Sì. Il regolamento (UE) n. 655/2013 è diritto recepito (assimilated law) in Gran Bretagna, con gli stessi sei criteri; cambiano solo i riferimenti all’autorità competente e alla popolazione. L’articolo 2 del regolamento recepito sulle dichiarazioni indica nella persona responsabile chi deve garantire che la formulazione di ogni dichiarazione rispetti i criteri.

Indicare «Sodium Hydroxide» indebolisce una dichiarazione «naturale»?

L’elenco degli ingredienti dice che cosa è stato usato; la dichiarazione è un’affermazione a parte, giudicata sulla propria veridicità e sulle proprie prove. Se la dichiarazione non regge alla lettura dell’elenco da parte dei clienti, il problema è la dichiarazione, non l’elenco.

Fonti

  • Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, versione consolidata del 18.05.2026, CELEX 02009R1223, versioni italiana e inglese: articolo 3 (sicurezza) e articolo 20, paragrafi 1 e 2 (dichiarazioni)
  • Regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici, CELEX 32013R0655: articoli 1 e 2 e allegato I (criteri da 1 a 6), versione inglese letta su EUR-Lex il 22 settembre 2026 e versione italiana letta il 9 ottobre 2026
  • Regolamento (UE) n. 655/2013 come si applica in Gran Bretagna (diritto recepito), legislation.gov.uk; regolamento (CE) n. 1223/2009 come si applica in Gran Bretagna, articolo 20

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