Allergeni delle fragranze / Benzyl Cinnamate
Benzyl Cinnamate
La sostanza Benzyl Cinnamate va indicata nell’UE, in Irlanda del Nord e in Gran Bretagna non appena supera la soglia.
Identità
| Nome nell’elenco degli ingredienti | Benzyl Cinnamate |
|---|---|
| Numero CAS / CE | 103-41-3 / CE 203-109-3 |
| Voce dell’allegato III (UE) | 81 |
| Voce dell’allegato III (Gran Bretagna) | 81 |
È una delle voci di lunga data, ripresa senza modifiche dall’ampliamento del 2023.
Quando la sostanza deve figurare sull’etichetta
La sostanza Benzyl Cinnamate può essere presente in oli essenziali o in miscele profumate. Va indicata a parte nell’elenco degli ingredienti quando la sua concentrazione totale nel prodotto finito supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare (lozioni, balsami) o lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare (sapone, gel doccia), sommando tutte le fonti di fragranza della ricetta. Al di sotto resta nel termine collettivo «Parfum».
Anche su un’etichetta italiana l’elenco degli ingredienti è preceduto dal termine inglese «ingredients»: lo prevede l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), in tutte le versioni linguistiche.
Stati Uniti: l’indicazione dei singoli allergeni delle fragranze non vi è ancora obbligatoria (le regole previste dal MoCRA sono attese); le sostanze profumanti vi sono indicate insieme come «Fragrance».
Domande frequenti
Devo indicare Benzyl Cinnamate sulla mia etichetta?
La sostanza Benzyl Cinnamate va indicata nell’UE, in Irlanda del Nord e in Gran Bretagna non appena supera la soglia. Va indicata a parte non appena supera lo 0,001 % di un prodotto da non sciacquare o lo 0,01 % di un prodotto da sciacquare, sommando tutte le fonti di fragranza della ricetta. Al di sotto resta nel termine collettivo «Parfum».
Qual è il numero CAS di Benzyl Cinnamate?
La sostanza Benzyl Cinnamate è elencata con il numero CAS 103-41-3 (numero CE 203-109-3), allegato III, voce 81.
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, allegato III (versione consolidata del 18.05.2026), numeri d’ordine da 67 a 92 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 nella versione applicabile in Gran Bretagna (diritto assimilato), allegato III, voci soggette all’indicazione individuale (legislation.gov.uk)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, articolo 19, paragrafo 1, lettera g) (versione consolidata del 18.05.2026) (EUR-Lex)
Ripreso dai testi ufficiali collegati qui sopra e confrontato con essi; un riferimento sull’etichettatura, non una valutazione della sicurezza. Resta Lei responsabile dell’etichettatura del Suo prodotto.
Tabelle di regole aggiornate al 25 settembre 2026.