Allergeni delle fragranze / Rose Flower Oil/Extract
Rose Flower Oil/Extract
La sostanza Rose Flower Oil/Extract va indicata nell’UE e in Irlanda del Nord, ma non figura nell’elenco della Gran Bretagna: la Gran Bretagna mantiene l’elenco precedente, più breve, e non ha adottato il regolamento (UE) 2023/1545.
Identità
| Nome nell’elenco degli ingredienti | Rose Flower Oil/Extract |
|---|---|
| Compresi nella stessa voce | Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract; Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract; Rosa Canina Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract; Rosa Gallica Flower Oil; Rosa Moschata Flower Oil; Rosa Rugosa Flower Oil |
| Numeri CAS / CE | 8007-01-090106-38-0 / CE 290-260-393334-48-6 / CE 297-122-184696-47-9 / CE 283-652-084604-12-6 / CE 283-289-884604-13-7 / CE 283-290-392347-25-6 / CE 296-213-3 |
| Voce dell’allegato III (UE) | 366 |
| Voce di gruppo | Più forme della sostanza sono indicate con questo solo nome. |
Rosa Damascena Flower Oil, Rosa Damascena Flower Extract, Rosa Alba Flower Oil, Rosa Alba Flower Extract, Rosa Canina Flower Oil, Rosa Centifolia Flower Oil, Rosa Centifolia Flower Extract, Rosa Gallica Flower Oil, Rosa Moschata Flower Oil e Rosa Rugosa Flower Oil rientrano in questa voce dell’allegato III, e l’etichetta riporta «Rose Flower Oil/Extract» per ciascuno di essi. Un valore del fornitore dato con uno qualsiasi di questi nomi conta quindi per la stessa soglia; sommi i valori prima di confrontarli.
La sostanza è stata aggiunta all’elenco dell’UE dal regolamento (UE) 2023/1545: i prodotti etichettati secondo i noti 26 (24 ancora in vigore nel 2023) potrebbero dover essere rietichettati.
Quando la sostanza deve figurare sull’etichetta
La sostanza Rose Flower Oil/Extract è essa stessa un olio essenziale o un estratto vegetale, aggiunta per il suo profumo o all’interno di una miscela profumata. Va indicata a parte nell’elenco degli ingredienti quando la sua concentrazione totale nel prodotto finito supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare (lozioni, balsami) o lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare (sapone, gel doccia), sommando tutte le fonti di fragranza della ricetta. Al di sotto resta nel termine collettivo «Parfum».
Anche su un’etichetta italiana l’elenco degli ingredienti è preceduto dal termine inglese «ingredients»: lo prevede l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), in tutte le versioni linguistiche.
Stati Uniti: l’indicazione dei singoli allergeni delle fragranze non vi è ancora obbligatoria (le regole previste dal MoCRA sono attese); le sostanze profumanti vi sono indicate insieme come «Fragrance».
Domande frequenti
Devo indicare Rose Flower Oil/Extract sulla mia etichetta?
La sostanza Rose Flower Oil/Extract va indicata nell’UE e in Irlanda del Nord, ma non figura nell’elenco della Gran Bretagna: la Gran Bretagna mantiene l’elenco precedente, più breve, e non ha adottato il regolamento (UE) 2023/1545. Va indicata a parte non appena supera lo 0,001 % di un prodotto da non sciacquare o lo 0,01 % di un prodotto da sciacquare, sommando tutte le fonti di fragranza della ricetta. Al di sotto resta nel termine collettivo «Parfum».
Qual è il numero CAS di Rose Flower Oil/Extract?
La sostanza Rose Flower Oil/Extract è elencata con il numero CAS 8007-01-0, 90106-38-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 84604-13-7, 92347-25-6, allegato III, voce 366.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione (GU L 188 del 27.7.2023), con le successive rettifiche, allegato (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, articolo 19, paragrafo 1, lettera g) (versione consolidata del 18.05.2026) (EUR-Lex)
Ripreso dai testi ufficiali collegati qui sopra e confrontato con essi; un riferimento sull’etichettatura, non una valutazione della sicurezza. Resta Lei responsabile dell’etichettatura del Suo prodotto.
Tabelle di regole aggiornate al 25 settembre 2026.