Guide / Allergeni in evidenza
Vanno evidenziati gli allergeni sui dolci fatti in casa?
Pubblicazione: 9 ottobre 2026. Ultimo controllo delle regole: 25 settembre 2026. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale.
Su un alimento preimballato, sì: ciascuna delle 14 sostanze dell’allegato II deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati. È l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Quello che chi vende dolci fatti in casa deve indicare in Italia dipende da come l’alimento è venduto: una torta incartata e spedita a un cliente è preimballata e porta l’etichetta completa; una torta messa in scatola nel luogo di vendita prima di ogni ordinazione, ai fini della vendita diretta, e una fetta venduta al taglio o incartata su richiesta del cliente hanno invece un cartello, o un sistema equivalente, con almeno la denominazione e l’elenco degli ingredienti, in cui le sostanze dell’allegato II figurano come chiede l’articolo 21 (decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, articolo 19). Le 14 sostanze sono le stesse in ogni caso, e le indicazioni del cartello vanno riportate in lingua italiana (articolo 19, comma 10).
La regola in sé
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), rende obbligatoria l’indicazione di «qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata». L’articolo 21, paragrafo 1, dice come: a) nell’elenco degli ingredienti, «con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II», e b) con questa denominazione «evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo». Quando più ingredienti provengono da un’unica sostanza dell’allegato II, ciò è precisato per ciascuno. In mancanza di un elenco degli ingredienti, ne fa le veci il termine «contiene» seguito dalla denominazione dell’allegato II. L’indicazione non è richiesta quando la denominazione dell’alimento fa già chiaramente riferimento alla sostanza.
Le 14 sostanze dell’allegato II
- Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, con le eccezioni ivi elencate
- Crostacei e prodotti a base di crostacei
- Uova e prodotti a base di uova
- Pesce e prodotti della pesca, con le eccezioni ivi elencate
- Arachidi e prodotti a base di arachidi
- Soia e prodotti a base di soia, con le eccezioni ivi elencate
- Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), con le eccezioni ivi elencate
- Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, con l’eccezione ivi elencata
- Sedano e prodotti a base di sedano
- Senape e prodotti a base di senape, con l’eccezione ivi elencata (regolamento (UE) 2024/2512)
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale
- Lupini e prodotti a base di lupini
- Molluschi e prodotti a base di molluschi
Il riferimento è alla denominazione che figura nell’elenco: «grano», non «glutine»; «mandorle», non «frutta a guscio». In pasticceria si tratta più spesso dei cereali, delle uova, del latte, della frutta a guscio, delle arachidi, della soia (nel cioccolato e nella margarina), del sesamo e dei solfiti (nella frutta essiccata).
Il modo di vendere decide l’etichetta
| Come l’alimento arriva al cliente | Che cosa chiedono le regole (Italia) |
|---|---|
| Preimballato: confezionato prima di essere messo in vendita, venduto a distanza o tramite un’altra impresa (ordini spediti, una consegna a un bar) | Tutte le indicazioni dell’articolo 9 sull’imballaggio: denominazione, elenco degli ingredienti con gli allergeni evidenziati, quantità netta, termine minimo di conservazione o data di scadenza, condizioni di conservazione, nome e indirizzo dell’operatore, e le altre. |
| Preimballato ai fini della vendita diretta (torte messe in scatola al banco prima di ogni richiesta, brownie incartati su un bancone) | Articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 231/2017: un «apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono» oppure un «altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti», con almeno la denominazione dell’alimento e l’elenco degli ingredienti, in cui le sostanze dell’allegato II figurano «con le modalità e le esenzioni prescritte dall’articolo 21», più le altre indicazioni del comma 2 quando si applicano (per esempio le modalità di conservazione dei prodotti rapidamente deperibili). L’articolo 19 chiede queste indicazioni sul cartello, non l’etichetta completa dell’articolo 9 sulla confezione; la Natasha’s Law del Regno Unito (in inglese) chiede invece denominazione ed elenco degli ingredienti sulla confezione stessa. |
| Venduto senza preimballaggio, o imballato sul luogo di vendita su richiesta del cliente (una fetta tagliata dalla teglia, una torta ordinata al banco e messa in scatola per quel cliente) | Lo stesso cartello, o sistema equivalente, dell’articolo 19, commi 1 e 2, con le stesse indicazioni minime: denominazione ed elenco degli ingredienti con le sostanze dell’allegato II. Il comma 1 vi comprende anche i prodotti che non costituiscono unità di vendita «in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo». |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), definisce l'«alimento preimballato» come l’unità di vendita «costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita» e precisa che non comprende «gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta». Per questi alimenti e per quelli «offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio», l’articolo 44, paragrafo 1, rende obbligatoria l’indicazione degli allergeni e lascia agli Stati membri le altre indicazioni; in Italia lo fa l’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. Il suo comma 1 nomina gli stessi tre casi, con «preimballati ai fini della vendita diretta» dove il regolamento dice «preimballati per la vendita diretta», e ne aggiunge un quarto, i prodotti che non costituiscono unità di vendita perché generalmente venduti previo frazionamento. Il comma 6 riguarda i prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati a essere venduti a pezzo o alla rinfusa e generalmente consumati subito dopo l’acquisto: possono riportare le indicazioni del comma 2 «solamente sul cartello o sul contenitore», purché facilmente visibili e leggibili dall’acquirente. Quando un caso si colloca tra due righe, l’autorità che controlla le informazioni sugli alimenti è quella a cui porre la domanda.
Per i prodotti della pasticceria e della panetteria (il comma 3 nomina anche gelateria, pasta fresca e gastronomia), l’elenco degli ingredienti può stare «su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista» oppure, per singoli prodotti, su un «apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale», tenuto bene in vista vicino ai banchi di esposizione, a disposizione dell’acquirente, purché le indicazioni delle sostanze dell’allegato II siano «riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita».
Se Lei serve alimenti non preimballati come collettività (il regolamento ne dà come esempi «ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione»), il comma 8 chiede l’indicazione delle sostanze dell’allegato II, riconducibile a ciascun alimento, prima che sia servito, «su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista»; in alternativa, un avviso della loro possibile presenza sul menù, sul registro o su un cartello, che rimandi al personale a cui chiedere le informazioni, le quali devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile per l’autorità competente e per il consumatore finale. Quando gli alimenti dell’articolo 19 sono forniti direttamente a una collettività, le indicazioni del comma 2 possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica. Vendere su ordinazione per telefono, messaggio o sito internet è vendita a distanza: per un alimento preimballato le informazioni obbligatorie, tranne il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto, e tutte al momento della consegna (articolo 14, paragrafo 1); per un alimento non preimballato, le indicazioni richieste a norma dell’articolo 44, tra cui gli allergeni, sono rese disponibili allo stesso modo (articolo 14, paragrafo 2). Gli obblighi dipendono da come l’alimento è venduto, non da chi lo vende: chi spedisce dolci fatti in casa su ordinazione si trova, per quegli ordini, nella prima riga, per quanto piccola sia l’attività.
Farlo bene
- Evidenziare l’allergene, non l’intero ingrediente. Risalta solo la parola dell’allergene: farina di grano, cioccolato al latte.
- Ogni occorrenza. Burro, cioccolato al latte e siero di latte in polvere portano ciascuno l’evidenziazione del latte; quando la parola non contiene la denominazione dell’allegato II, questa segue tra parentesi: burro (latte).
- Scomporre gli ingredienti composti. «Cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, …)» porta l’evidenziazione anche tra le parentesi. Il nostro strumento per alimenti ha righe secondarie proprio per questo.
- Riportare l’evidenziazione quando si copia l’elenco. Incollare l’elenco in un annuncio o in un foglio di calcolo fa perdere il grassetto; ovunque l’elenco sia riprodotto come etichetta, va rimesso.
- Dimensione dei caratteri. Un’altezza della x di 1,2 mm, o di 0,9 mm su un imballaggio la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm² (articolo 13).
Domande correlate
Quale tipo di carattere conta come evidenziazione?
Secondo l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), la denominazione dell’allergene «è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo». Il grassetto è la scelta abituale, perché resiste alle fotocopie e ai caratteri piccoli; vanno bene anche le maiuscole, il corsivo, la sottolineatura o un’evidenziazione colorata, purché l’allergene si distingua dalle parole che lo circondano. Si evidenzia la parola dell’allergene, non l’intero ingrediente: in «farina di grano», la parola «grano».
Va evidenziato ogni volta?
Sì: quando più ingredienti provengono da un’unica sostanza dell’allegato II, «ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione» (articolo 21, paragrafo 1). Burro (latte), siero di latte e cioccolato al latte portano quindi ciascuno la propria evidenziazione. Il riferimento è alla denominazione che figura nell’allegato II: «grano» o «orzo», non solo «glutine», e «mandorle» o «nocciole», non solo «frutta a guscio».
Posso scrivere invece una riga «Contiene: latte, uova»?
Solo in mancanza di qualsiasi elenco degli ingredienti: allora, secondo l’articolo 21, paragrafo 1, le indicazioni degli allergeni «includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II». Quando l’elenco c’è, l’evidenziazione va al suo interno, e una riga «Contiene» in più è un’aggiunta, non un sostituto. Negli Stati Uniti è il contrario: il 21 U.S.C. 343(w) accetta o una dicitura «Contains» dopo l’elenco degli ingredienti o l’origine dell’allergene tra parentesi nell’elenco; la versione inglese dello strumento per alimenti scrive questa dicitura se si scelgono gli Stati Uniti.
Quanto possono essere piccoli i caratteri?
L’articolo 13, paragrafo 2, chiede per le indicazioni obbligatorie caratteri la cui altezza della x è pari o superiore a 1,2 mm, e l’articolo 13, paragrafo 3, almeno 0,9 mm per imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm². Il nostro strumento per alimenti misura l’altezza della x del carattere scelto e avvisa quando la stampa scende al di sotto.
Fonti
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, versione consolidata del 1° aprile 2025: articolo 2, paragrafo 2, lettere d) ed e), articolo 9, paragrafo 1, articolo 13, paragrafi 2 e 3, articolo 14, articolo 21, paragrafo 1, articolo 44, paragrafo 1, e allegato II, EUR-Lex
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, testo in vigore dal 9 maggio 2018: articolo 19 (vendita di prodotti non preimballati: il cartello o un sistema equivalente, anche digitale, le indicazioni minime, i prodotti della pasticceria e della panetteria, i prodotti dolciari e da forno venduti a pezzo o alla rinfusa, le collettività, la lingua italiana), Normattiva
- 21 U.S.C. 343(w) (etichettatura dei principali allergeni alimentari) e 21 U.S.C. 321(qq) (i nove principali allergeni, tra cui il sesamo dal FASTER Act), per gli Stati Uniti
I documenti su cui si basa questa risposta. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale; dell’etichettatura del Suo prodotto resta responsabile Lei.