Indicazioni di pericolo CLP / H411
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Regole aggiornate al 25 settembre 2026. Un riferimento sull’etichettatura; resta Lei responsabile della Sua etichetta.
H411 è l’indicazione di pericolo CLP «Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata». Figura sull’etichetta di una miscela classificata come «Pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo cronico, categoria 2», con il pittogramma GHS09 («ambiente») e senza un’avvertenza propria.
| Classe e categoria di pericolo | Pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo cronico, categoria 2 |
|---|---|
| Tipo | Pericolo per l’ambiente |
| Avvertenza | Nessuna propria |
| Pittogramma | GHS09, ambiente |
| Riferimento | CLP, allegato I, punto 4.1 (elementi dell’etichetta) + allegato V, punto 3.1 |
Sull’etichetta di una candela o di un profumatore per ambienti
Se questa indicazione si applica dipende dalla classificazione della miscela profumata finita alla Sua percentuale di fragranza, che figura nella scheda di dati di sicurezza del Suo fornitore. Gli strumenti per candele e profumatori per ambienti riprendono questa classificazione e stampano l’indicazione, con il pittogramma e l’avvertenza, nell’ordine richiesto dall’etichetta.
In Gran Bretagna, in Irlanda del Nord e nell’UE
L’indicazione, la classe di pericolo e il pittogramma sono gli stessi in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord; un’etichetta per la Gran Bretagna è scritta in inglese, e l’Irlanda del Nord segue il testo dell’UE. Nell’UE l’etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali di ogni paese in cui il prodotto è venduto (articolo 17, paragrafo 2), in Italia quindi con la formulazione italiana riportata sopra.
Altre indicazioni con lo stesso pittogramma
- H400: Molto tossico per gli organismi acquatici
- H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), testo consolidato del 01.07.2026, versione italiana: allegato I, punto 4.1 (elementi dell’etichetta) + allegato V, punto 3.1, allegato III (la formulazione), articolo 17, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione applicabile in Gran Bretagna (diritto assimilato), legislation.gov.uk: le stesse disposizioni
Gli stessi testi da cui sono riprese le nostre tabelle di regole e con cui sono confrontate. Un riferimento sull’etichettatura; resta Lei responsabile dell’etichettatura del Suo prodotto.