Le tabelle delle regole sono trascritte dai testi ufficiali e confrontate con essi a ogni modifica. Lo strumento La aiuta; legga le sue note prima di stampare un’etichetta per la vendita.

Guide / Calcolatore di allergeni

Calcolatore degli allergeni delle fragranze per cosmetici

Pubblicazione: 9 ottobre 2026. Ultimo controllo delle regole: 25 settembre 2026. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale.

Un allergene della fragranza va indicato sull’etichetta quando la sua quota nel prodotto finito supera lo 0,01 % in un prodotto da sciacquare come il sapone, o lo 0,001 % in un prodotto da non sciacquare come una lozione. La quota è la percentuale della sostanza nella fragranza, secondo la dichiarazione degli allergeni del fornitore, moltiplicata per la percentuale della fragranza nel prodotto. Il calcolatore qui sotto fa questo calcolo per ogni sostanza e confronta il nome con l’elenco attuale del luogo in cui vende.

Il calcolatore

I valori di esempio servono solo a illustrare: li sostituisca con quelli della scheda del Suo fornitore. Esattamente alla soglia, il calcolatore indica di nominare la sostanza; l’allegato III ne chiede l’indicazione «se la sua concentrazione supera» la soglia, e nominarla al limite significa restare dalla parte sicura.

Come decide il calcolatore

Alcuni oli essenziali figurano dal regolamento 2023/1545 nell’elenco dell’UE come sostanze a sé. L’olio di lavanda, per esempio, si indica con il nome «Lavandula Oil/Extract». Se la Sua fragranza è uno di questi oli, la inserisca su una riga al 100 % della fragranza, poi i suoi allergeni su altre righe. Il metodo nel dettaglio, con un esempio numerico, è nella pagina Come si indica una fragranza sull’etichetta del sapone?

Domande correlate

Da dove vengono le percentuali?

Dalla dichiarazione degli allergeni del Suo fornitore per quella fragranza o quell’olio essenziale: una scheda che indica quali sostanze da indicare l’olio contiene, e in quale percentuale dell’olio. Usi la scheda dello stesso olio e, se il fornitore ne dà una, dello stesso lotto, perché il contenuto varia da un fornitore all’altro e da un lotto all’altro. Il secondo numero è Suo: quanta parte del prodotto finito rappresenta la fragranza.

Due dei miei oli contengono linalool. Come lo conto?

Sommi i due contributi prima del confronto con la soglia: la soglia si applica alla sostanza nel prodotto finito, da qualunque fonte provenga. Faccia il calcolo una volta per olio e sommi i valori «del prodotto», oppure inserisca l’intera ricetta nello strumento per il sapone o per la cura della pelle, che li somma per Lei.

Perché dice che una sostanza della scheda del mio fornitore non è nell’elenco?

Vanno indicate solo le sostanze che l’allegato III elenca con la condizione di indicazione, e la Gran Bretagna usa ancora il suo vecchio elenco di 25 voci: una sostanza può quindi essere da indicare nell’UE e non in Gran Bretagna. Una sostanza assente dal Suo elenco resta nel termine «Parfum». Se il nome dovrebbe figurare nell’elenco, confronti la grafia con la scheda del fornitore: il calcolatore conosce tutti i nomi dei due elenchi, compresi quelli raggruppati come Geranial e Neral, che entrambi gli elenchi contano come Citral.

Vale anche per i prodotti venduti negli Stati Uniti?

Non ancora. Il MoCRA (21 U.S.C. 364e(b)) richiederà di indicare gli allergeni delle fragranze che la FDA individuerà con un regolamento, e quel regolamento non è in vigore. Fino ad allora, negli Stati Uniti, un prodotto cosmetico indica la sua fragranza con il termine «Fragrance» (21 CFR 701.3(a)), senza dettaglio.

Fonti

  • Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, versione consolidata del 18.05.2026, CELEX 02009R1223, versioni italiana e inglese: articolo 19, paragrafo 1, lettera g); allegato III, le voci con la condizione di indicazione; allegato II, voci 1380 (HICC) e 1666 (Lilial)
  • Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione (CELEX 32023R1545), versioni italiana e inglese: l’elenco esteso, obbligatorio per i prodotti immessi sul mercato dal 1° agosto 2026, e al considerando 7 le soglie dello 0,001 % e dello 0,01 %
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009 come si applica in Gran Bretagna (diritto recepito): allegato III (le 25 voci con la condizione di indicazione) e allegato II (voci 1380 e 1666), legislation.gov.uk, verificato il 25 settembre 2026
  • 21 CFR 701.3(a) e 21 U.S.C. 364e(b) (Stati Uniti)

I documenti su cui si basa questa risposta. Un testo di riferimento sull’etichettatura, non un parere legale; dell’etichettatura del Suo prodotto resta responsabile Lei.